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INTERCETTAZIONI TELEFONICHE | SPIARE COMUNICAZIONI
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1. INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
FONTE: IUS SIT www.iussit.it E’ LEGITTIMO L’UTILIZZO DELLE INTERCETTAZIONI COME AUTONOMA FONTE DI PROVA ?
di Avv. Angelo Pignatelli
L’argomento sul quale mi accingo ad effettuare alcune considerazioni, prende spunto dal diffondersi di tecniche investigative fondate sulle intercettazioni telefoniche e/o ambientali. Tali strumenti sono disciplinati dal codice di rito nel libro terzo, titolo terzo al capo I come <<mezzi di ricerca della prova>> utilizzati, dalla pubblica accusa nella fase delle indagini preliminari. Le risultanze trascrittive di tali <<mezzi>> si trasformano poi, in dibattimento, come <<prova autonoma ed esclusiva di colpevolezza>> a carico dell’imputato.
Non è raro, infatti, leggere sentenze nelle quali gravissime imputazioni (si pensi ai reati associativi di droga ex art. 74 e 80 D.P.R. 309/90 e 416 bis c.p., etc) si reggono esclusivamente sul contenuto trascrittivo delle captazioni telefoniche e/o ambientali! Senza voler estendere, il campo d’indagine a tutta una serie infinita di questioni procedurali in ordine alla legittimità e/o inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 268 e ss. c.p.p., qui interessa circoscrivere il campo ai confini nei quali è lecito utilizzare <<il linguaggio ed il contenuto delle conversazioni intercettate>> come prova autonoma di responsabilità nel giudizio penale senza lederne i principi cardine..
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Tanto assume maggior rilievo ove si pensi che la motivazione di una sentenza fondata sulla descrizione valutativa e argomentativa del materiale probatorio costituito dal <<linguaggio captato>> diventa, poi, una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito,(in tal senso Cass. C.E.D. n. 196228) con tutte le prevedibili conseguenze in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione.
Sul punto, non v’è dubbio che, la Giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto il contenuto delle intercettazioni telefoniche come diretta fonte di prova della colpevolezza dell’imputato, addirittura senza la necessità di dover trovare altri riscontri esterni qualora gli indizi emergenti dalla conversazione risultassero
a) gravi: cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi: cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o anche più verosimile, perciò non equivoci;
c) concordanti: cioè che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi. (in tal senso si veda Cass. IV Sent. 1035 del 30.01.1992).
Tale orientamento, è stato sostanzialmente confermato da altro indirizzo Giurisprudenziale secondo il quale << le intercettazioni telefoniche sono idonee a ricostruire il fatto da accertare, costituiscono cioè fondamento del giudizio critico complessivo che sostanzia la prova del fatto. A Tal fine esse vengono recepite come parte da cui può trarsi una circostanza (premessa minore) che, sussunta nella massima di esperienza corrispondente (premessa maggiore), consente di trarre una deduzione che logicamente costituisce la verità o non verità del fatto da provare. (Cass.2.04.1992, Filice, in Cass. Pen. 1993, 2529). Recentemente, un altra sentenza della Suprema Corte, si è spinta fino ad affermare il seguente principio <<la conversazione telefonica intercettata, non va soggetta ai canoni valutativi di cui all’art. 192 comma III c.p.p., anche quando il contenuto captativo si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato. (Cass. 19.01.2001 Primerano ed altri CED Cass. 218392). . .
Articolo PARTE 2 - E’ LEGITTIMO L’UTILIZZO DELLE INTERCETTAZIONI COME AUTONOMA FONTE DI PROVA ? Utilizzo delle intercettazioni come fonte di prova di Avv. Angelo Pignatelli
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